Bonus Giardini

BONUS GIARDINI, definito il perimetro di applicazione

Questo articolo si riferisce a detrazioni fiscali fino al 2019. Segui il link per visualizzare le detrazioni fiscali previste dal BONUS VERDE 2020

La detrazione del 36% spetta a fronte delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di abitazioni esistenti, per la realizzazione di impianti di irrigazione compreso l’eventuale pozzo e di recinzioni; inoltre è compresa la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione dei predetti interventi. La Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la detrazione riguarda gli interventi straordinari di sistemazione a verde con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere e tipo. Quindi si deve trattare di un intervento relativo all’intero giardino o area interessata consistente nella sistemazione a nuovo o nel radicale rinnovamento di un giardino esistente. Al limite è agevolabile anche la collocazione di piante ed altri vegetali in vasi a condizione che faccia parte di un ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Dalla precisazione della Agenzia si evince che la manutenzione ordinaria annuale di un giardino non rientra nella agevolazione come pure l’acquisto di piante per interni compresi i balconi.
La spesa massima ammessa in detrazione per le persone fisiche è pari a 5.000,00 euro e quindi il recupero fiscale ammonta ad €. 1.800,00, che però deve essere detratto in dieci rate annuali. La detrazione riguarda le unità immobiliari a destinazione abitativa anche se comprese in condomini.
Il pagamento della prestazione deve essere eseguito mediante strumenti idonei a consentire la tracciabilità e quindi può essere eseguito mediante bonifico bancario sul quale non deve essere indicato il riferimento normativo. Inoltre possono essere utilizzati assegni bancari o circolari oppure mediante bancomat, carte di credito o di debito. In sostanza non è ammesso alcun pagamento in contanti.
Sull’importo riscosso dal prestatore del servizio la banca non deve operare la ritenuta come avviene invece per le spese di manutenzione detraibili.

Negli incontri con la stampa specializzata la Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro di applicazione della detrazione del 36% sulle spese relative alla realizzazione di giardini introdotta per l’anno 2018 dall’articolo 1, commi da 12 a 15 della legge n. 205/2017. Questa agevolazione svilupperà positivamente il lavoro dei vivai e giardinieri.

 

L’abitazione deve essere detenuta dal soggetto che intende usufruire della detrazione, con idoneo titolo (proprietà, affitto, comodato). La detrazione spetta al 50% se l’abitazione è utilizzata promiscuamente per l’esercizio di una attività di impresa o professionale ed è cumulabile con la detrazione delle spese di manutenzione degli immobili di interesse storico ed artistico.
Nei casi di vendita dell’immobile le rate residue della detrazione spettano all’acquirente, a meno che non venga precisato nel rogito che resta a favore del cedente.

 

Nel caso di decesso le rate ancora da recuperare spettano soltanto all’erede che avrà la detenzione della abitazione.
L’importo detraibile può comprendere anche l’Iva che può essere del 10% se la prestazione comprende principalmente la fornitura di piante, oppure del 22% per le altre operazioni relativa alla realizzazione del giardino (impianto di irrigazione, pozzo, progettazione, ecc.).

Gian Paolo Tosoni

 

 

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